Casella di testo: La valutazione del danno alla persona

In odontostomatologia il danno da colpa professionale, per il quale è in genere richiesta una valutazione al C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) nell’ambito di un procedimento giudiziario sentiti nel rispetto del contraddittorio i C.T.P. (Consulenti Tecnici di Parte), si concretizza essenzialmente in:

Danno Emergente presente e futuro
Danno Biologico temporaneo e/o permanente.

Per “danno emergente” si intende sostanzialmente l'esborso pecuniario che il paziente dovrà affrontare, nell'immediato e nel futuro, per sanare l'errore professionale.

Come esempio vorrei ricordare il caso di un giovane di circa 25 anni in cui fu estratto un 46 (1° molare permanente inferiore destro) solo perchè pulpitico (infezione della polpa dentale in genere particolarmente dolorosa) nonostante apparisse, da una Rx endorale pre-estrattiva, perfettamente integro parodontalmente (cioè nelle strutture di sostegno del dente). Per il resto il paziente presentava una bocca sana con tutti gli altri elementi dentali in situ. 
Al paziente fu prospettata l'estrazione come unica terapia possibile e quindi nullo sarebbe, in ogni caso, l'eventuale consenso dell’interessato, potendosi viceversa conservare il dente con una comunissima devitalizzazione.
La valutazione del danno emergente comporta, in questo caso, l'esborso necessario per reintegrare la perdita dentale subita con ponte protesico tradizionale di tre elementi da 47 a 45 o con soluzione implanto-protesica. In entrambi i casi i costi devono tenere ovviamente in considerazione gli esborsi futuri necessari al rifacimento protesico in base alla durata media di una protesi fissa e in base alla durata media di vita.

Per “danno biologico” si intende il danno alla persona che costituisce una menomazione all'integrità psico-fisica del soggetto, costituzionalmente garantita (art. 32 Costituzione Italiana), con conseguente invalidità permanente e/o temporanea in base alla persistenza o meno di esiti o postumi dopo la guarigione.
Ad ogni menomazione permanente viene attribuito un punteggio di invalidità in relazione all'entità del danno, e tale punteggio verrà poi convertito in liquidazione pecuniaria con valore diverso in funzione dell'età del soggetto. Lo stesso grado di invalidità sarà infatti molto più menomante, e quindi darà luogo ad un maggior risarcimento, quanto più giovane sarà l'età del soggetto leso.

Il caso precedentemente illustrato comporta, oltre al danno emergente per reintegrare il 46 erroneamente estratto, anche un danno biologico per la perdita anatomica irreversibile subita anche se in parte emendabile dalla riabilitazione protesica. 

Per quanto riguarda l'invalidità temporanea si valuterà, anche in assenza di un’invalidità permanente, il numero di giorni della temporanea limitazione del soggetto, in parte od in toto, ad attendere alle ordinarie occupazioni quotidiane, anche in relazione alle terapie da eseguire o da rieseguire.

Dott. Viviano Maurizio Palombo

STUDIO ODONTOIATRICO E ORTODONTICO Dott. Viviano MauriziO Palombo

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