Casella di testo: procedimenti giuridici in ambito civile PER responsabilità PROFESSIONALE 

I procedimenti giuridici solitamente utilizzati in ambito civile per l’accertamento della responsabilità del medico sono:
A.T.P. o Accertamento Tecnico Preventivo 

Articolo 696 c.p.c.:
“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni”.

Si tratta quindi di un procedimento cautelare di istruzione preventiva atto a costituire prova, qualora vi sia urgenza, prima del giudizio ed al fine del futuro giudizio di merito.

C.T.U. o Consulenza Tecnica d’Ufficio

Si tratta di un istituto disposto dal Giudice nell’ambito del processo di cognizione che mira a rendere intelligibile elementi di materia eminentemente tecnica attraverso la formulazione di uno o più quesiti al C.T.U. nominato ed è regolato dai seguenti articoli c.p.c. : 
Art. 191 (Nomina del consulente tecnico); Art. 192 (Astensione e ricusazione del consulente); Art. 193 (Giuramento del consulente); Art. 194 (Attività del consulente); Art. 195 (Processo verbale e relazione); Art. 196 (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente); Art. 197 (Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio); Art. 198 (Esame contabile); Art. 199 (Processo verbale di conciliazione); Art. 200 (Mancata conciliazione); Art. 201 (Consulente tecnico di parte).

C.T.P. o Consulenza Tecnica Preventiva

Il Decreto Legge c.d. “competitività” n. 35 del 14.03.05, dopo l'articolo 696 c.p.c., ha inserito nel nostro codice di procedura civile il seguente articolo 696bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite):
“L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.”
Si tratta quindi di un istituto che mira ad un fine conciliativo, per evitare la causa di merito, conferendo la possibilità al privato di convenire controparte innanzi ad un Giudice per tentare di conciliare i contrapposti interessi avvalendosi della competenza e della neutralità del C.T.U. nominato, a cui è affidato il compito di tentare la conciliazione tra le parti. 
Dott. Viviano Maurizio Palombo

STUDIO ODONTOIATRICO E ORTODONTICO Dott. Viviano MauriziO Palombo

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